Città metropolitana di Roma Capitale
MENU

Città di Civitavecchia

Misure di prevenzione rischio incendi boschivi

ORDINANZA PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI, 15 GIUGNO – 15 OTTOBRE; E REVOCA ORDINANZA 300 DEL 20/05/2024 PER INTERVENUTA DIRETTIVA REGIONE LAZIO N. 0672048 DEL 22.05.2024. BIENNIO 2024-2025.

Il Sindaco ordina sull’intero territorio del Comune di Civitavecchia, nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo, compreso, come da Direttiva Regione Lazio n. 0672048 del 22.05.2024, tra il 15 giugno e il 15 ottobre, nonché nei periodi di allerta che corrispondono a tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall’ inizio di maggio a fine ottobre, l’applicazione della seguente disciplina di Divieti ed Obblighi correlati all’ esigenza di ridurre al massimo il rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi o di interfaccia urbana e rurale.
1) Divieti:
Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio di vegetazione o incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
  • gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  • fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  • mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati, nonchè infrastrutture ferroviarie ( in applicazione al disposto del DPR 753/80) e stradali ( in applicazione del Codice della Strada).

Per ogni altra informazione aggiuntiva si rimanda ai seguenti documenti.

Ordinanza n. 333/2024

Nota 50277/2024

Allegato 1

Allegato 2

Nota 51068/2024

Allegato 1

Allegato 2