Descrizione
IL DIRIGENTE del SERVIZIO 6
Visto e richiamato il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/03/2019 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21/01/2020, secondo cui il Comune:
- promuove la solidarietà tra i cittadini con particolare attenzione alle fasce di popolazione più deboli, lo sviluppo delle attività ricreative e dello sport, la cultura del dialogo e della pace;
- valorizza le tradizioni e le risorse culturali, storiche ed artistiche della città;
- indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, il territorio, il patrimonio artistico e monumentale;
- tutela e valorizza il litorale marino, il territorio agricolo e si adopera per proteggere gli animali;
- favorisce la partecipazione civica dei giovani;
- riconosce la funzione ed il ruolo sociale degli anziani.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 11/08/2016 con cui è stato approvato il Bando pubblico e il relativo Disciplinare per il reclutamento dei c.d. “nonni vigili” preposti al servizio di assistenza esterna delle scuole medie ed elementari di questo Comune;
Premesso che il Comune di Civitavecchia si avvale ormai da tempo del servizio di assistenza denominato “Nonni Vigili” per quanto riguarda il supporto al servizio di vigilanza presso le scuole primarie e secondarie in occasione dell’entrata ed uscita degli alunni, prorogando con determina dirigenziale di anno in anno gli incarichi;
Rilevato che la prestazione dei volontari “Nonni Vigili” contribuisce ad aumentare il grado di sicurezza per i bambini e i ragazzi frequentanti le scuole e per la cittadinanza in genere, in particolar modo nelle fasce orarie in cui si verifica l’afflusso/deflussi degli studenti dagli stabili scolastici, oltre a far diminuire notevolmente le spese inerenti la gestione della viabilità del Comune;
Richiamata la Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 11/2011, la quale conclude un proprio parere disponendo che “deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente mentre sono tuttora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale”;
Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;
Considerato che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia (pareri 1075/2010. 1076/2010 e 6/2011) “non si configurano quali sponsorizzazioni, vietate dall’art. 6 comma 9 del DL 78/2010, i sostegni ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell’ente pubblico, nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non una forma di promozione dell’immagine dell’ente”;
Valutato, inoltre:
- che le attività locali – anche se poste in essere da privati – esprimono valori connessi alla Comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie della peculiare cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi, una sfera di azione del cittadini coerente con l’esercizio delle podestà pubbliche;
- le attività dei cittadini, delle associazioni, organismi enti pubblici e privati locali, contribuiscono alla promozione turistica e sociale del territorio, collocandosi, pertanto, tra le finalità istituzionale dell’Ente, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non una forma di immagine dell’Ente e rispettano le previsioni di cui all’art. 6, comma 9 del DL n. 78/2010, convertito in Legge 30 Luglio 2010 n. 122;
- che la circolare INPS n. 88/2009 comprende espressamente tra le attività di carattere solidale e sociale anche quelle svolte dai c.d. “nonni vigili” a condizione che siano caratterizzate dall’elemento dell’occasionalità e non siano riconducibili a tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o autonomo;
- che l’ INAIL, con la circolare 1° marzo 2007, prot. n. 60010.01/03/2007.0002491. ha chiarito l’obbligo di tutela degli anziani che svolgono attività di sorveglianza e protezione della sicurezza dei bambini davanti alle scuole (c.d. “nonni vigili”), considerando che l’attività svolta dagli anziani in questi casi consiste, in genere, nella protezione della sicurezza dei bambini rivolta sia a facilitare l’attraversamento della strada, sia ad impedire eventuali molestie in occasione dell’entrata e dell’uscita dei ragazzi dalle scuole e, ove necessari, all’interno dei mezzi di trasporto;
Evidenziato che il locale Corpo di Polizia Locale è in una situazione di importante sotto dotazione organica effettiva.
Riscontrato che:
- il servizio in oggetto è stato svolto con eccellente operato e alto valore sociale dagli assistenti alle scuole “nonni vigili”finora incaricati;
- negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo e continuo aumento del costo della vita e dei prezzi in genere;
- gli assistenti scolastici “nonni vigili” che prestano ausilio presso le scuole cittadine hanno più volte richiesto un aumento del rimborso spese relativo ai compiti assegnati, visto che la somma loro corrisposta quale rimborso spese non è più adeguata a fronteggiare le spese sostenute in termini di costi di trasporto da e verso gli istituti scolastici e per le spese varie, dato il rincaro del costo della vita;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29/04/2024 con cui è stato autorizzato il Dirigente del Servizio 6 all’adozione di un nuovo Bando Pubblico con relativo disciplinare e schema di contratto per l’utilizzo dei “nonni vigili” per il quinquennio 2024/2029;
Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA:
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, di approvare, quale parti integranti e sostanziali del presente provvedimento per l’utilizzo dei “Nonni Vigili”- assistenti scolastici per il quinquennio 2024-2029, i seguenti allegati:
- il Bando Pubblico;
- il relativo Disciplinare;
- lo schema di contratto;
- lo schema di domanda.
Di precisare che i contenuti fondamentali del bando e del disciplinare sono:
- Finalità: migliorare la sicurezza dei cittadini e degli alunni all’entrata e uscita dalle scuole;
- Oggetto: servizio di sorveglianza alunni delle primarie e secondarie durante tutto l’anno scolastico;
- Rimborso spese: sarà corrisposto ai “Nonni Vigili” un rimborso pari a Euro 8,00 (otto/00) per ogni servizio (sia per l’entrata che per l’uscita dalle scuole) effettuato.
- Durata: dalla data di approvazione della graduatoria per il quinquennio 2024-2029.
Di dare atto che non sussistono in capo al Dirigente, cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
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Ultimo aggiornamento: 1 agosto 2024, 13:22