Descrizione
Introduzione
L'imposta di soggiorno, in alcuni casi definita erroneamente tassa di soggiorno, è un tributo locale, applicato a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune in cui tale imposta è stata istituita.
Questo tipo di imposta non è corrisposto da chi gestisce la struttura ricettiva ma dalle persone che vi soggiornano, e l'intero ammontare incassato dall'Ente comunale, come da normativa, è interamente investito in ambito turistico.
Proprio per le grandissime potenzialità del Bel Paese, quello turistico è un settore di cruciale importanza, ed è per questo che gli investimenti richiesti sono e devono essere molto elevati.
Modalità di applicazione
L'imposta di soggiorno non può essere istituita da tutti i Comuni, ma solo in quelli turistici, le città d'arte e i capoluoghi di provincia.
Esiste inoltre anche un elevato grado di personalizzazione a livello locale dei parametri più importanti dell'imposta. Ad esempio, è l'Ente comunale che decide le tariffe, le esenzioni e le varie scadenze. In questo modo, nei pieni principi del federalismo fiscale, è il Comune che, conoscendo al meglio le particolarità e le esigenze del territorio in questione, decide quali sono i migliori parametri di imposta da applicare.
Le tariffe, le esenzioni e le varie scadenze dell'imposta di soggiorno sono decise dalle varie amministrazioni locali in seduta di consiglio comunale; proprio per questo esiste una forte disomogeneità: si va da più di 5 euro negli hotel di lusso a Roma, ad un minimo di poche decine di centesimi nei bed and breakfast di alcuni piccoli comuni italiani. Le tariffe, quindi, variano a seconda del comune in cui è situata la struttura ricettiva, in base alla tipologia della struttura stessa (nelle strutture che sono considerate più lussuose la tassa di soggiorno è generalmente più alta rispetto ad altre categorie, ad esempio gli hotel con numero elevato di stelle o le ville di lusso quasi sempre sono soggetti ad una tariffa più elevata degli agriturismi, o dei B&B o delle semplici locazioni turistiche) e in alcuni casi al periodo in cui si vuole soggiornare. All'interno di ogni regolamento comunale in cui sono definite le tariffe sono previste anche una serie di esenzioni per agevolare alcune categorie di visitatori, le più diffuse sono: bambini/ragazzi, disabili, accompagnatori di disabili, autisti, volontari durante eventi calamitosi, forze dell'ordine in servizio, ecc.
Infine si ricorda che non è il gestore della struttura ricettiva a dover pagare tale imposta, ma i suoi clienti. Il ruolo del gestore è quello di applicare l'imposta ai turisti, incassarla e riversarla nelle casse comunali.
Conto di gestione dell'agente contabile (Modello 21)
Con la sentenza 22/2016, la Corte dei Conti ha finalmente uniformato le interpretazioni sulla posizione degli operatori turistici, che sono stati ufficialmente qualificati come agenti contabili e che quindi sono soggetti a due importanti ripercussioni:
- La prima è di tipo burocratico, cioè diventa obbligatoria la presentazione, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, del conto di gestione dell'agente contabile, detto più comunemente Modello 21.
- La seconda ripercussione, con conseguenze ben più rilevanti della prima, è quella dovuta alle differenti sanzioni e condanne cui incorrono gli agenti contabili rispetto ai sostituti d'imposta per quanto riguarda il lavoro di riscossione. L'agente contabile, infatti, nel momento in cui maneggia denaro pubblico, è soggetto alle leggi legate al peculato, quindi di natura penale.
Dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno al 30 giugno
Si tratta di una dichiarazione annuale ed obbligatoria sull'imposta di soggiorno introdotta a seguito del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, noto anche come Decreto Rilancio. Questa dichiarazione raccoglie diversi dati relativi all'anno precedente, come i pernottamenti e l'imposta di soggiorno versata, ed ha lo scopo di comunicare all'Agenzia delle Entrate varie informazioni sull'imposta di soggiorno.
Questa dichiarazione annuale riguarda esclusivamente i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche che sono obbligati a presentare questa dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, utilizzando le procedure previste dall'Agenzia delle Entrate. In particolare ci sono due modalità:
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- Attraverso un professionista designato, come un CAF, un commercialista o un'associazione di categoria, ad esempio. In questo caso è necessario fornire all'intermediario specializzato i dettagli delle proprie attività e i riepiloghi trimestrali dell'imposta di soggiorno dell'anno di competenza della dichiarazione.
- Inviando direttamente la dichiarazione nel sito web dell'Agenzia delle Entrate. Per farlo, è necessario effettuare l'accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate e, una volta autenticati, il servizio può essere trovato nella sezione "servizi" sotto la categoria "dichiarazioni".
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ATTENZIONE!
È importante sottolineare che questa dichiarazione non sostituisce il modello 21 né le dichiarazioni che i gestori devono presentare al proprio comune, indipendentemente dalla loro frequenza (mensile, trimestrale, eccetera). Si tratta, invece, di un nuovo adempimento obbligatorio per legge richiesto direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Documenti
Ufficio responsabile del documento
pnrr.autore
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.
Abaco S.p.a. - Servizi per gli enti locali.
Formati disponibili
PDF/A.
Licenza di distribuzione
Ulteriori Informazioni
E' possibile reperire maggiori informazioni riguardanti il pagamento, la modulistica e le faq sull'imposta di soggiorno del Comune di Civitavecchia attraverso il seguente sito web https://abaco.entrateonline.net/civitavecchia.php , raggiungibile anche nell'homepage del sito istituzionale scorrendo verso in basso fino alla sezione "Siti tematici".
Per conoscere le aliquote applicabili è possibile, innanzitutto, avvalersi di un apposito motore di ricerca, che agisce per singolo comune o per area geografica (Ricerca per singolo comune o per area geografica) al seguente link: https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_at/sceltaanno.htm .
Riferimenti normativi
La legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale ha aperto in Italia nuovi scenari di autonomia per gli enti locali; in questo contesto il settore turistico è stato subito interessato al mutamento in atto. L'imposta di soggiorno è stata, infatti, reintrodotta nell'ordinamento italiano con i due provvedimenti seguenti:
- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che, per il comune di Roma, ha stabilito la possibilità di introdurre un contributo di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive della città, da applicare in proporzione alla loro classificazione fino all'importo di 10,00 euro per notte.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha conferito ad altri comuni la facoltà di istituire l'imposta di soggiorno. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del suddetto decreto, i capoluoghi di provincia, le unioni di comuni ed i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, con un massimo di 5 euro per notte.
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Ultimo aggiornamento: 27 novembre 2024, 10:49