Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dell'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati (CUP)

Il presente regolamento istituisce il canone di cui all’articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione.

Tipi di documento:
Atto normativo
Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dell'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati (CUP)
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Descrizione

Cos'è il canone unico patrimoniale (CUP)? 

Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è un canone dovuto al comune (piuttosto che alla provincia o alla città metropolitana) che ha rilasciato la concessione o l’autorizzazione.

Il canone unico patrimoniale sostituisce, dal 1° gennaio 2021,

  • l’ imposta/canone sulla pubblicità;
  • il diritto di affissione;
  • la tassa/canone per l’occupazione spazi e aree pubbliche;
  • il canone previsto all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada.

E’ comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da leggi e regolamenti, ad eccezione di quelli eventualmente connessi a prestazioni di servizi.

Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti. Fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Perchè si paga il canone unico patrimoniale? 

Il presupposto del Canone è l’occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti o la diffusione di messaggi pubblicitari, anche mediante affissioni.

Il Canone applicato per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude quello per l’occupazione del suolo, limitatamente alla superficie imponibile del messaggio pubblicitario.

Il canone unico patrimoniale (Cup) è dovuto per:

  • l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
    Sono comprese, ai fini dell’applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all’interno del centro abitato;
  • la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati nel caso siano siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
  • occupazione, anche abusiva, delle aree destinate a mercati. Per le occupazioni mercatali temporanee, il canone comprende anche la tariffa per il servizio di asporto rifiuti (Tari).

È necessario richiedere ed ottenere la concessione per l’occupazione di suolo e/o l’autorizzazione/dichiarazione per l’esposizione pubblicitaria anche per le fattispecie esenti dal pagamento del canone.

Chi deve pagare il canone unico patrimoniale?

Il Canone deve essere pagato dal titolare della concessione o autorizzazione.

l canone è dovuto:

  • dal titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico.
    Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti tenuti al pagamento del canone;
  • dal titolare dell’autorizzazione pubblicitaria/dichiarante (se previsto).
    Il canone è dovuto sia dal proprietario del mezzo che dal soggetto pubblicizzato.

In particolari situazioni per cui il regolamento prevede la sola dichiarazione, il Canone è dovuto dal dichiarante.

In assenza del titolo, o della dichiarazione, nei casi previsti, lo stesso è dovuto dal soggetto che occupa o diffonde messaggi pubblicitari abusivamente.

E’ obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

In caso di occupazione o esposizione abusiva il canone è dovuto da colui che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari abusivamente e dal soggetto pubblicizzato.

Il canone è indivisibile e il versamento viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari.

 

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Ulteriori Informazioni

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Riferimenti normativi

Art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2024, 10:55

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