Descrizione
Soggetti destinatari
La concessione delle provvidenze previste e disciplinate dal presente Regolamento può essere disposta dall’Amministrazione a favore:
- a) di enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
- b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e curano iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità locale;
- c) di associazioni non riconosciute e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità locale. La costituzione dell’Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente,di almeno sei mesi, la richiesta dell’intervento. Le Associazioni di volontariato devono essere iscritte agli elenchi di cui all’art. 6 della L. 11 agosto 1991 n. 266.
- d) di persone fisiche nei casi previsti agli articoli 11, commi 2 e 3, e 15, comma 4.
In casi particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione di contributi e benefici economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici.
E’ fatto obbligo ai beneficiari di inserire in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse, un’apposita informazione, con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il concorso economico del Comune.
Le aree d’intervento, per le quali l’Amministrazione comunale può disporre la concessione di provvidenze, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono riferite:
- alla tutela e valorizzazione dell’ambiente;
- alle attività culturali, scientifiche, celebrative ed educative;
- alle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
- allo sviluppo economico;
- alla promozione e sviluppo del turismo;
- alle attività sportive e ricreative del tempo libero.
Documenti
Ufficio responsabile del documento
pnrr.autore
Servizio 2 - Servizi Finanziari - Partecipate.
Formati disponibili
PDF/A.
Licenza di distribuzione
Riferimenti normativi
Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici);
Art. 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15;
Art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83;
Legge 7 agosto 2012, n. 134;
Legge 6 novembre 2012 n. 190;
Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2024, 12:10